Art. 1166.
(Getto di materiali e interrimento dei fondali)
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Art. 1166.
(Getto di materiali e interrimento dei fondali)
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
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