Art. 1220.

Art. 1220.

(Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione)

Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando e' punito con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena e' aumentata fino a un terzo.