Azione ex art. 13 L. 1338/1962: litisconsorzio necessario con l’INPS per la costituzione della rendita vitalizia (Cass. civ. Sez. Lav. n. 33461/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione con la quale il lavoratore, anziché surrogarsi al datore di lavoro, chiede a quest’ultimo il versamento della riserva matematica ex art. 13, comma 5, prima parte, L. n. 1338/1962 per costituire la rendita vitalizia presso l’INPS non integra una domanda di risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore, ma configura una domanda di natura costitutiva, volta alla costituzione della rendita vitalizia, e va proposta nel rispetto del litisconsorzio necessario con l’INPS, anche ai fini del controllo dei presupposti della domanda e della futura opponibilità della sentenza nei confronti dell’Istituto. Il giudice, nell’individuare la domanda, deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, non al tenore meramente letterale delle formule conclusionali, potendo desumere un’istanza implicita dagli atti di causa. In caso di accertato litisconsorzio necessario, la sentenza è nulla per difetto di integrità del contraddittorio e la causa va rimessa al primo giudice per la necessaria integrazione.
Il Fatto
Una lavoratrice agiva in giudizio contro il datore di lavoro per ottenere il trattamento pensionistico pregiudicato dall’omesso versamento dei contributi previdenziali, dichiaratisi prescritti. Nel ricorso introduttivo, al punto n), la lavoratrice chiedeva espressamente l’applicazione dell’art. 13 della L. n. 1338/1962, che prevede la costituzione di una rendita vitalizia a carico dell’INPS, con versamento della riserva matematica da parte del datore di lavoro inadempiente. Tuttavia, nelle conclusioni finali tale richiesta non era stata formalmente riportata. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma, interpretando la domanda come volta alla costituzione della rendita, condannavano il datore di lavoro al pagamento della riserva matematica direttamente in favore della lavoratrice, determinata in € 72.061,15 (pro quota per gli eredi del datore). Il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell’art. 112 c.p.c. (perché la domanda non era stata formulata nelle conclusioni) e il difetto di litisconsorzio con l’INPS, oltre ad altri motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., richiamando il consolidato principio per cui il giudice deve individuare la domanda non sulla scorta delle formule letterali, ma in base agli interessi sostanziali che hanno indotto la parte ad agire. La Corte ritiene che la richiesta di applicazione dell’art. 13, contenuta nel corpo del ricorso, fosse sufficiente a integrare la domanda, a nulla rilevando che le conclusioni non la riportassero espressamente. La Corte rileva altresì che la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e quella di costituzione della rendita sono strutturalmente diverse, e che il giudicato sulla prima non copre la seconda, poiché la prescrizione dei contributi – presupposto della rendita – è sopravvenuta rispetto al precedente giudizio.
La Corte accoglie il secondo motivo. La Cassazione richiama il precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 3678/2009) e chiarisce che l’art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede tre distinte azioni, tutte aventi natura costitutiva e finalizzate alla costituzione della rendita vitalizia da parte dell’INPS: (i) quella del datore di lavoro, (ii) quella del lavoratore per costringere il datore a versare la riserva, e (iii) quella del lavoratore che si surroga al datore, versando egli stesso la riserva e chiedendo il rimborso al datore. In tutte queste ipotesi, l’INPS è litisconsorte necessario, perché è l’Istituto che eroga la rendita e deve verificare i presupposti della domanda. La Corte osserva che, anche nell’azione di cui alla prima parte del comma 5 (lavoratore che chiede al datore di versare la riserva), non si tratta di una mera domanda risarcitoria, bensì di un’azione costitutiva che mira a ottenere la costituzione della rendita: pertanto, la sentenza che disponga il pagamento della riserva matematica, senza che l’INPS sia parte del giudizio, non può produrre effetti verso l’Istituto e viola il principio del contraddittorio necessario. La Corte precisa che, in tali azioni, la condanna al pagamento della riserva deve essere disposta in favore dell’INPS, non del lavoratore, salvo che si tratti della domanda surrogatoria di rimborso. La Corte accoglie quindi il motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.
Implicazioni Pratiche
- Individuazione della domanda: L’avvocato del lavoratore deve formulare in modo chiaro la richiesta di costituzione della rendita vitalizia, anche nelle conclusioni finali, ma in caso di omissione, il giudice può desumerla dagli atti se la pretesa sostanziale è inequivocabilmente dedotta. Tuttavia, per evitare contestazioni, è consigliabile riportare espressamente la domanda di cui all’art. 13 L. 1338/1962 nell’atto introduttivo e nelle conclusioni, specificando che si chiede la condanna del datore al versamento della riserva matematica all’INPS e la conseguente costituzione della rendita da parte dell’Istituto.
- Litisconsorzio necessario con l’INPS: In tutte le azioni volte alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, l’INPS deve essere necessariamente citato in giudizio, anche se la domanda è proposta contro il datore di lavoro. L’avvocato deve includere l’INPS tra i convenuti, in quanto la sentenza che disponga il versamento della riserva e la costituzione della rendita è opponibile solo se l’Istituto è parte del giudizio. In mancanza, la sentenza è nulla per difetto di integrità del contraddittorio e la causa deve essere rimessa al primo giudice, con conseguente allungamento dei tempi e duplicazione delle spese.
- Struttura della domanda e destinazione della riserva: L’avvocato deve distinguere tra le tre ipotesi dell’art. 13: (a) azione del lavoratore contro il datore per ottenere il versamento della riserva all’INPS (litisconsorzio con INPS e condanna al pagamento all’INPS); (b) azione del lavoratore in via surrogatoria, che paga egli stesso la riserva all’INPS e poi agisce contro il datore per il rimborso (in questo caso, il lavoratore è creditore del datore, ma l’INPS è comunque litisconsorte per la costituzione della rendita). La Corte ha chiarito che, anche nella prima ipotesi, non si tratta di risarcimento del danno, ma di azione costitutiva; pertanto, il giudice non può condannare il datore al pagamento della riserva direttamente al lavoratore, come erroneamente fatto dalla Corte d’appello. La riserva deve essere versata all’INPS, che poi erogherà la rendita.
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