Previdenza complementare Forze di polizia: legittimazione sindacale e non dei singoli (TAR Puglia n. 46 del 15.01.2026)
Il TAR Puglia dichiara inammissibile il ricorso del personale del Ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri volto a ottenere l’istituzione della previdenza complementare: la legittimazione ad agire spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali, non ai singoli dipendenti.