Patteggiamento ricorso cassazione limitato motivi tassativi ex art 448 cpp (Cass. pen. Sez. VII n. 17986 del 13.05.2025)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; l’erronea qualificazione giuridica è deducibile solo se il fatto è stato riqualificato rispetto all’imputazione originaria o in caso di errore manifesto.