La domanda di non punibilità ex art. 10, comma 2, Statuto del contribuente è nuova se proposta in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 16384 del 26.05.2026)
La clausola di non punibilità di cui all’art. 10, commi 2 e 3, legge n. 212/2000 deve essere oggetto di tempestiva domanda del contribuente e non è rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che la sua allegazione per la prima volta nelle controdeduzioni in appello integra una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.