Artt. 1904-1918 c.c. — Dell’assicurazione contro i danni
«L’assicurazione contro i danni è valida solo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, l’assicurato ha un interesse all’assicurazione.»
«L’assicurazione contro i danni è valida solo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, l’assicurato ha un interesse all’assicurazione.»
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