Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 20520 del 21.07.2025)
Il ricorso per cassazione che contesti accertamenti di fatto e chieda una nuova valutazione delle prove è inammissibile; l’inammissibilità comporta la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. e l’attestazione del contributo unificato.