Nullità della clausola di tacito rinnovo per mancata specifica approvazione ex art. 1341 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 19986 del 15.06.2026)
È nulla la clausola di tacito rinnovo di un contratto di vigilanza, contenuta in condizioni generali unilateralmente predisposte, se non è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., difettando la prova di una specifica trattativa sulle sue condizioni.