Il progettista risponde ex art. 1669 c.c. con l’appaltatore per i gravi difetti dell’opera (Cass. civ. Sez. 2 n. 4968 del 05.03.2026)
L’appaltatore e il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell’art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale e rispondono ambedue, a detto titolo, del danno cagionato.