Il progettista risponde ex art. 1669 c.c. con l’appaltatore per i gravi difetti dell’opera (Cass. civ. Sez. 2 n. 4968 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. L’appaltatore e il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni — costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse — concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell’art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale e rispondono ambedue, a detto titolo, del danno cagionato. L’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l’immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti.
Il Fatto
Le acquirenti di un fabbricato convenivano in giudizio la società venditrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per il tardivo adempimento dell’obbligo di trasferimento e per i vizi e difetti dell’immobile, consistenti nel mancato rispetto delle norme tecniche in materia di efficienza energetica e acustica. La società chiamava in causa il progettista degli impianti termici e di isolamento, chiedendo di essere manlevata in ragione della sua responsabilità nella causazione dei danni.
Il Tribunale accertava la responsabilità solidale della società e del progettista. La Corte d’appello, riuniti gli appelli, rigettava l’impugnazione della società nei confronti delle acquirenti, mentre accoglieva quella del progettista limitatamente alla qualità di direttore dei lavori per l’impianto termico, respingendo nel resto il gravame. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la società sia il progettista.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminata preliminarmente l’istanza di rimessione in termini della società ricorrente, la accoglieva, avendo la stessa iscritto a ruolo tempestivamente il ricorso, essendo i problemi riscontrati in sede di controllo non a lei imputabili.
Quanto al ricorso principale del progettista, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. L’interpretazione della domanda di chiamata in causa compiuta dal giudice di merito, che l’aveva qualificata come domanda di accertamento della responsabilità effettiva del terzo, è incensurabile in sede di legittimità. Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 c.c., per i gravi difetti dell’opera dipendenti da errata progettazione: l’appaltatore e il progettista, concorrendo con le rispettive azioni od omissioni a produrre uno degli eventi dannosi tipici, rispondono entrambi a titolo di illecito extracontrattuale. Tale principio non è scalfito dalla circostanza che l’attività del progettista sia inquadrabile nello schema della locatio operis professionale ex art. 2229 c.c..
Quanto al ricorso incidentale della società, la Corte ne ha respinto i motivi. Con il primo, la società deduceva l’insussistenza di un contratto d’appalto, trattandosi di compravendita. La Corte ha ribadito che l’art. 1669 c.c., pur collocato tra le norme sull’appalto, è diretto alla tutela dell’esigenza generale della conservazione e funzionalità degli edifici, sicché l’azione, avendo natura extracontrattuale, può essere esercitata anche contro il costruttore che abbia veste di venditore.
Con il secondo e terzo motivo, la società censurava il mancato accertamento della lesione ultra dimidium e della prescrizione dell’azione di risoluzione, allegando la responsabilità penale delle controparti. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, in quanto volte a una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito, senza confrontarsi con gli specifici argomenti posti a fondamento della decisione impugnata, tra cui il mancato assolvimento dell’onere probatorio e l’inderogabilità dell’art. 1730 c.c. in relazione alla transazione sottoscritta dalle parti.
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Nota della Redazione
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