Tributi locali auto-amministrati non transigibili nella composizione negoziata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 256 del 24.12.2024)
Il Comune non può aderire ad un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati nell’ambito della composizione negoziata della crisi: l’art. 23, comma 2-bis, cod. crisi d’impresa menziona solo i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e la transazione fiscale non è estensibile per analogia.