Tributi locali auto-amministrati non transigibili nella composizione negoziata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 256 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi il Comune non può aderire ad un accordo di riduzione o dilazione dei propri crediti tributari auto-amministrati. Il comma 2-bis dell’art. 23 cod. crisi d’impresa richiama esclusivamente i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e non contempla quelli locali. La transazione fiscale costituisce disciplina eccezionale rispetto al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria e non è estensibile per analogia dall’interprete. L’omissione del legislatore, confermata anche nel correttivo, equivale a preclusione tacita. Il divieto di trattamento in pejus non è peraltro riprodotto nel comma 2-bis, con un difetto di coordinamento che richiede un intervento normativo.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune riferisce di essere creditore di tributi locali (IMU) nei confronti di due imprese, per euro 162.880,00 verso una snc e euro 2.601,00 verso una ditta individuale, entrambe proponenti un accordo di composizione negoziata della crisi.
Le imprese, nei cui confronti altri creditori hanno avviato una esecuzione immobiliare su tutti i beni, propongono un contratto compositivo del debito ex art. 23, comma 1, cod. crisi d’impresa, con pagamento dei tributi locali in misura ridotta (almeno il 30 per cento del credito comunale), ritenuta più conveniente della riscossione in liquidazione giudiziale, e con accesso alle misure protettive e a un piano di risanamento. Il tributo non è oggetto di convenzione con l’Agenzia delle entrate ed è riscosso direttamente o tramite agenzia iscritta all’apposito elenco. Il Comune chiede se possa sottoscrivere accordi transattivi dei tributi auto-amministrati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in via preliminare il quadro normativo. Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, corollario del principio di legalità e dell’art. 23 della Costituzione, impone all’ente impositore di esercitare i propri poteri senza discrezionalità. Esso è derogabile solo da disposizioni di legge eccezionali, da interpretarsi restrittivamente, che bilancino interessi contrapposti.
È il caso della transazione fiscale, qualificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 2014, come disciplina eccezionale rispetto alla pretesa erariale. L’istituto non integra il tipo dell’art. 1965 cod. civ.: manca la reciprocità e manca lo scopo transattivo tipico, trattandosi di negozio solutorio tipizzato dalla legge. Storicamente disciplinato dall’art. 182-ter legge fallimentare, esso concerneva i tributi amministrati dalle agenzie fiscali; il criterio di perimetrazione atteneva al profilo gestionale-amministrativo del tributo e non alla sua tipologia.
Più controversa era la transigibilità dei tributi locali non amministrati dalle agenzie fiscali. Un indirizzo restrittivo ne escludeva la falcidia, ammettendo però l’effetto attraverso gli schemi negoziali generali. L’argomento del divieto di trattamento in pejus dei crediti erariali, di grado di privilegio superiore, deponeva in senso opposto.
Il codice della crisi contempla tre ipotesi di transazione fiscale: gli artt. 63 e 88 e l’art. 23 sulla composizione negoziata. Il correttivo ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 23, estendendo l’istituto alla fase stragiudiziale, ma la disposizione continua a riferirsi ai soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali. L’omissione, alla luce del brocardo ubi lex tacuit, noluit, deve ritenersi voluta. La legge sulla delega fiscale, che ne auspicava l’estensione ai tributi locali, ne conferma così la non transigibilità de iure condito.
In quanto eccezione, la transazione fiscale non è estensibile in via analogica dall’interprete: il ricorso all’analogia conferirebbe all’amministrazione locale un potere di accettare o rifiutare che l’ordinamento non le riconosce. Il comma 2-bis non ripropone il divieto di trattamento in pejus, che permane nell’art. 88 sul concordato preventivo, evidenziando un grave difetto di coordinamento. La Corte esprime quindi parere negativo, segnalando l’urgenza di un intervento legislativo.
Nota della Redazione
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