Prova dell’affidamento bancario e onere di riproposizione delle eccezioni assorbite di primo grado (Cass. civ. Sez. 1 n. 2287 del 04.02.2026)
In tema di conto corrente bancario, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse può essere fornita anche per presunzioni, non essendo necessaria la produzione del contratto scritto di apertura di credito. La parte vittoriosa in primo grado ha comunque l’onere di riproporre in appello le eccezioni non esaminate perché assorbite.