Indennità suppletiva di clientela e lett. A AEC 2002: autonoma dall’indennità di risoluzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 9990 del 17.04.2026)
In tema di contratto di agenzia, l’indennità suppletiva di clientela di cui alla lett. A del capo II dell’art. 10 AEC 2002 è dovuta in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto e non richiede l’incremento della clientela o del fatturato. La misura del compenso del patto di non concorrenza nel rapporto parasubordinato è liberamente derogabile dalle parti ex art. 1751-bis cod. civ.