La copia cartacea dell’appello notificato a PEC non determina improcedibilità ma nullità sanabile (Cass. civ. Sez. 1 n. 20237 del 16.06.2026)
La tempestiva costituzione dell’appellante con deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna, anziché mediante deposito telematico degli originali informatici, determina una nullità per vizio di forma sanabile con il raggiungimento dello scopo, non l’improcedibilità del gravame.