Instaurazione del giudizio di appello e sanatoria della mancata elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. 5 n. 3310 del 27.01.2026)
Una volta instaurato il giudizio di appello, la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per la mancata dichiarazione o elezione di domicilio, non è più rilevabile, essendo venuta meno la funzione cui la formalità è preordinata.