Intermediario nell’estorsione e concorso punibile salvo esclusivo interesse della vittima (Cass. pen. Sez. II n. 12398 del 31.03.2025)
L’intermediario fra estorsori e vittima concorre nel reato se non agisce nell’esclusivo interesse della persona offesa e per motivi di solidarietà umana, contribuendo così alla pressione morale e alla coazione psicologica sulla vittima.