Surrogazione dell’assicuratore: inammissibile nei confronti dei figli dell’amministratore di società di capitali (Cass. civ. Sez. 3 n. 21440 del 24.06.2026)
La Corte di Cassazione esclude che l’art. 1916, secondo comma, c.c. possa essere interpretato estensivamente per ricomprendere i figli dell’amministratore di una società di capitali, ancorché non conviventi, tra i soggetti nei cui confronti è preclusa la surrogazione dell’assicuratore. La tassatività delle ipotesi e la distinzione patrimoniale della società ne escludono l’applicazione.