La distruzione delle scritture contabili non esclude l’obbligo di ricostruzione per l’amministratore (Cass. pen. Sez. 5 n. 12559 del 02.04.2026)
In tema di bancarotta documentale semplice, l’eventuale dispersione delle scritture contabili, anche per furto o allagamento, non esonera l’imprenditore dall’obbligo di attivarsi per la loro ricostruzione, che deriva dal dovere di tenuta e conservazione ex artt. 2214 e 2220 cod. civ.