Limitazione della revocazione alle sentenze di merito della Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 12066 del 30.04.2026)
Il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-ter, comma 1, cod. proc. civ., è ammissibile solo avverso le sentenze della Cassazione che definiscono il giudizio nel merito; il rigetto del ricorso, invece, non può essere oggetto di revocazione davanti alla stessa Corte.