Limitazione della revocazione alle sentenze di merito della Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 12066 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 391-ter, comma 1, cod. proc. civ., può essere proposta esclusivamente avverso le sentenze con le quali la Corte di Cassazione ha deciso il ricorso nel merito, pronunciando in modo autonomo sulla controversia. Qualora la Corte si sia limitata a rigettare le richieste del ricorrente, la decisione di legittimità non è autonomamente impugnabile per revocazione: l’eventuale vizio deve essere fatto valere avverso la sentenza di merito che, non essendo stata cassata, ha acquistato l’autorità del giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto contro un’ordinanza di rigetto del ricorso originario.
Il Fatto
Una parte proponeva ricorso per revocazione, ex art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avverso l’ordinanza n. 18601 del 2023 della Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso. La decisione impugnata aveva confermato la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva respinto la domanda di nullità o annullabilità di un lodo arbitrale irrituale, intervenuto tra le parti nel 2014, avente ad oggetto la rideterminazione delle quote sociali di una s.a.s. e il risarcimento del danno.
Il ricorrente, socio accomandatario, aveva sostenuto in precedenza che l’arbitro non avesse accettato tempestivamente l’incarico entro il termine di novanta giorni previsto dalla clausola compromissoria, con conseguente estinzione del mandato ex art. 1722 cod. civ. e difetto di potestas iudicandi. A sostegno del ricorso per revocazione, egli affermava di essere venuto solo in un secondo momento a conoscenza di una lettera del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, recante la firma di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro, la cui esistenza era stata negata nel giudizio precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rimesso in termini la controricorrente, rilevando che la notifica del ricorso per revocazione era stata effettuata presso gli indirizzi PEC dei difensori che avevano assistito la parte nel giudizio di appello, e non presso il legale costituito per il giudizio di legittimità. Tale rimessione, ad avviso della Corte, non determina l’improcedibilità del ricorso, che recupera la sua originaria efficacia una volta raggiunto lo scopo, ovvero la tempestiva costituzione della controricorrente.
Nel merito, la Corte ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 391-ter cod. proc. civ., norma che disciplina la revocazione delle proprie decisioni. La disposizione consente di esperire tale rimedio solo avverso le sentenze con le quali la Cassazione ha definito il giudizio nel merito, risolvendo essa stessa la controversia. Al contrario, quando la Corte ha semplicemente rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata, non è configurabile un provvedimento che incida direttamente sul merito della lite.
In questa seconda evenienza, la sentenza di merito, passata in giudicato in conseguenza del rigetto, deve essere considerata l’unico provvedimento suscettibile di essere attaccato con i mezzi di revocazione previsti dall’art. 395 cod. proc. civ.. Tale principio si fonda sulla constatazione che, a seguito del rigetto del ricorso, la statuizione del giudice di merito acquista definitivamente la qualità di giudicato in senso formale e sostanziale.
Applicando questo principio al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata si era limitata a rigettare il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello. Non avendo la Cassazione deciso il merito, l’ordinanza medesima non rientrava nel novero dei provvedimenti impugnabili ai sensi dell’art. 391-ter cod. proc. civ.. Il ricorso per revocazione è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1722 c.c. – Cause di estinzione
- Art. 391-ter c.p.c. – Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione