Pericolosità sociale e libertà vigilata con obbligo di residenza terapeutica (Cass. pen. Sez. I n. 26188 del 13.07.2026)
Il giudizio di pericolosità sociale va accertato autonomamente dal giudice con valutazione congiunta dei parametri dell’art. 133 cod. pen. La libertà vigilata può imporre la residenza in comunità terapeutica con divieto di allontanamento senza snaturarsi in misura detentiva.