Chiusura di finestra condominiale e limiti dell’uso della cosa comune (Cass. civ. Sez. 2 n. 7671 del 30.03.2026)
Il condomino non può chiudere le aperture che danno luce e aria alle parti comuni, come il vano scale, mediante opere realizzate nella propria proprietà esclusiva, poiché tale intervento altera la consistenza e la destinazione all’uso comune del bene, configurando una violazione dell’art. 1102 c.c.