Accollo del mutuo fondiario e onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 23306 del 15.07.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non confronti puntualmente la censura con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che miri a una revisione del giudizio di fatto. La mancata predisposizione di un nuovo piano di ammortamento da parte della banca non costituisce inadempimento ai sensi dell’art. 1273 c.c., quando la banca non ha partecipato all’accollo.