Accollo del mutuo fondiario e onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 23306 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a precetto fondato su un contratto di mutuo fondiario, è inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione o falsa applicazione di legge senza confrontare il contenuto precettivo della norma con le specifiche affermazioni della sentenza impugnata, demandando alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Non è inoltre ammesso, con il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurare la ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla valutazione del giudice di merito. In tema di accollo, la mancata predisposizione di un nuovo piano di ammortamento del mutuo frazionato non integra inadempimento della banca che non abbia partecipato all’accollo, secondo lo schema dell’art. 1273 c.c.. L’adempimento parziale offerto dal debitore può essere legittimamente rifiutato dal creditore a norma dell’art. 1181 c.c..
Il Fatto
La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’opponente avverso il precetto con cui una banca aveva intimato il pagamento di una somma, in forza di un contratto di mutuo fondiario concluso da una cooperativa, il cui debito era stato oggetto di accollo parziale da parte dell’opponente, socia e assegnataria di un alloggio della cooperativa stessa.
La Corte territoriale aveva evidenziato che l’opponente non aveva contestato l’esattezza del credito e che la mancata predisposizione di un nuovo piano di ammortamento non costituiva inadempimento della banca, non avendo questa partecipato all’accollo. aveva, altresì, ritenuto legittimo il rifiuto della banca di accettare versamenti che configuravano un adempimento parziale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel decidere il ricorso, ha esaminato i due motivi proposti. Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 116 e 127 t.u.b., degli artt. 1175, 1375 e 474 c.p.c., lamentando di essere stata posta nell’impossibilità di contestare l’importo del precetto per non aver ricevuto un nuovo piano di ammortamento, e deducendo l’inadempimento della banca per il rifiuto di pagamenti.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il proprio costante orientamento, secondo cui l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Il motivo è stato ritenuto, inoltre, sintomaticamente orientato a una revisione del giudizio di fatto, non compatibile con il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte ha infine rilevato che la censura non coglieva il senso della decisione impugnata, non confrontandosi con l’argomento centrale per cui il diritto della banca di procedere a esecuzione forzata avrebbe dovuto essere confutato dimostrando la non coincidenza tra la somma intimata e quella dovuta.
Con il secondo motivo, la ricorrente eccepiva l’omessa valutazione di un punto decisivo e vizi di motivazione. La censura motivazionale è stata ritenuta infondata, non sussistendo alcuna antinomia tra l’affermazione per cui la banca non era tenuta a redigere un secondo piano di ammortamento e la constatazione che la ricorrente aveva corrisposto per quasi due anni i ratei del piano poi utilizzato per il precetto. La censura di omesso esame è stata, invece, dichiarata inammissibile. La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato, e ha osservato che, in caso di «doppia conforme», è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrandone la diversità. Ha, inoltre, rilevato la genericità delle deduzioni, riferite a circostanze perlopiù non circostanziate e non illustrate quanto alla loro decisività. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1181 c.c. – Adempimento parziale
- Art. 1273 c.c. – Accollo
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 116 TUB – Pubblicità
- Art. 127 TUB – Regole generali