Dissequestro dopo conversione in pignoramento spetta al giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 23 del 17.03.2025)
Dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ex art. 686 c.p.c., la domanda di dissequestro e di cancellazione delle trascrizioni di pregiudizio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario dell’esecuzione, restando esclusa quella del giudice contabile.