Dissequestro dopo conversione in pignoramento spetta al giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 23 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro conservativo disposto dal giudice contabile si converte ipso iure in pignoramento, ex art. 686 c.p.c., nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, che segna l’inizio del processo esecutivo. Da quel momento la cognizione di ogni questione inerente all’esecuzione, compresa la declaratoria di inefficacia del pignoramento e l’ordine di cancellazione delle trascrizioni di pregiudizio, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La domanda di dissequestro proposta al giudice contabile è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, anche quando il credito risulti integralmente soddisfatto. Nessun vuoto di tutela giudiziaria giustifica un’estensione della giurisdizione contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, già condannato dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte al pagamento di una somma in favore di una struttura sanitaria pubblica, ha chiesto il dissequestro di un immobile di sua proprietà e la cancellazione di una trascrizione di pregiudizio risalente al 2019, ancora presente nei registri immobiliari. Il vincolo era stato autorizzato ante causam con decreto presidenziale e confermato con ordinanza del giudice designato, a garanzia di un credito erariale di importo superiore alla condanna poi intervenuta.
Definito il giudizio di responsabilità con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile dopo la conferma in appello, l’amministrazione creditrice aveva avviato l’esecuzione con pignoramento immobiliare. Secondo l’istante, la trascrizione residua deriverebbe da una duplicazione della medesima misura, essendo il debito nel frattempo estinto. Il pubblico ministero contabile ha concluso per l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina dettata dagli artt. 74 e seguenti c.g.c., che distingue nettamente la fase cautelare da quella esecutiva. Quest’ultima è regolata dal rinvio alla disciplina processualcivilistica operato dall’art. 79 c.g.c., mentre l’art. 80 c.g.c. prevede la conversione del sequestro con espresso richiamo all’art. 686 c.p.c.: la conversione opera ipso iure al momento della pubblicazione della sentenza di condanna esecutiva, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Alla fase cautelare appartiene l’ipotesi di inefficacia del sequestro prevista dall’art. 78 c.g.c., ma la fattispecie dedotta non vi rientra. Una volta avvenuta la conversione, il sequestro costituisce il primo atto del processo esecutivo e la giurisdizione esclusiva spetta al giudice ordinario, al quale compete l’adozione dei provvedimenti preordinati alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e alla cancellazione delle relative trascrizioni, ex art. 562 c.p.c. e art. 172 disp. att. c.p.c.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia della Sezione Piemonte n. 83/2024, che ha affermato la netta separazione tra fase cautelare ed esecutiva, e le sentenze di legittimità nn. 10871/2012, 10029/2006 e 8615/2004, secondo cui la conversione dà inizio all’esecuzione forzata. Non sussiste alcun vuoto di tutela ex artt. 24 e 111 Cost. che possa giustificare un ampliamento della giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost.
Anche l’ipotesi di integrale soddisfazione del credito resta attratta alla giurisdizione del giudice dell’esecuzione, cui spetta definire le modalità di cancellazione delle trascrizioni e annotazioni. L’amministrazione creditrice, già soddisfatta, ha semmai l’onere di formalizzare la rinuncia agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario competente. L’istanza è quindi dichiarata inammissibile, con declinatoria della giurisdizione contabile in favore di quella del giudice ordinario e nessuna pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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