Cessazione misura alternativa per nuovo titolo esecutivo insindacabile dal magistrato (Cass. pen. Sez. 1 n. 12821 del 08.04.2026)
In caso di sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, il magistrato di sorveglianza non può disapplicare il provvedimento di cumulo né verificare d’ufficio l’eventuale diritto alla liberazione anticipata, dovendosi limitare ad accertare la permanenza dei presupposti per la prosecuzione della misura alternativa.