Il requisito della totale estraneità permanente del richiedente ex lege 302/90 (Cass. civ. Sez. 3 n. 11881 del 30.04.2026)
Ai fini dei benefici ex lege n. 302/1990, il requisito della “totale estraneità” del richiedente rispetto ad ambienti e rapporti delinquenziali deve essere permanente, dovendo sussistere sia al momento dell’evento lesivo sia al momento della richiesta del beneficio.