Deduzione costi e detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti: oneri probatori e regole di deducibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 10223 del 19.04.2026)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA è indetraibile e il costo non è deducibile per difetto di inerenza, mentre per le imposte sui redditi la deduzione è ammessa ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, d.l. n. 16/2012, salvi i principi di effettività e inerenza.