Inammissibile il ricorso, prescrizione maturata dopo l’appello non rilevabile (Cass. pen. Sez. VI n. 20351 del 03.06.2026)
La prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello non è rilevabile in Cassazione quando il ricorso è geneticamente inammissibile, perché l’inammissibilità impedisce il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio.