Il preavviso di rigetto non supera l’inerzia: obbligo di provvedere espressamente (TAR Lazio n. 8196 del 04.05.2026)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non vale provvedimento implicito di rigetto: è atto interlocutorio che non assolve all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con determinazione espressa.