Danno all’immagine da assenteismo fraudolento perseguibile senza giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 37 del 18.03.2025)
Il danno all’immagine da assenteismo fraudolento è fattispecie speciale che prescinde dal previo accertamento con sentenza penale irrevocabile, per la disciplina derogatoria dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, rimasta vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020.