Danno all’immagine da assenteismo fraudolento perseguibile senza giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 37 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine da assenteismo fraudolento del pubblico dipendente costituisce fattispecie speciale rispetto alla figura generale del danno all’immagine della pubblica amministrazione. La sua perseguibilità davanti al giudice contabile non è subordinata al previo accertamento con sentenza penale passata in giudicato, in ragione della disciplina derogatoria dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Tale disposizione resta vigente anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dei secondi, terzi e quarti periodi del comma 3-quater dell’art. 55-quater del medesimo testo unico, pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020. Il venir meno delle sole disposizioni procedurali ed estimative caducate comporta la riespansione, non il travolgimento, della disciplina speciale sul danno da assenze arbitrarie realizzate con modalità fraudolente. Ne discende la reiezione dell’eccezione di inammissibilità e l’integrale accoglimento della domanda, anche in ordine al quantum, determinato in via equitativa.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ha convenuto in giudizio quattro militari dell’Arma dei Carabinieri, in servizio con funzioni di comando presso una Compagnia operante in una base militare in provincia di Pisa. Secondo l’impostazione accusatoria, tre di essi avrebbero utilizzato in modo sistematico e per finalità private, almeno nel biennio 2015-2017, le autovetture di servizio e le viacard dell’Amministrazione, omettendo di svolgere le incombenze di istituto e attestando falsamente nei registri l’espletamento di attività mai effettuate, con conseguenti episodi di assenteismo fraudolento. Il quarto convenuto, all’epoca comandante del Gruppo, avrebbe rivelato agli altri informazioni coperte da segreto d’ufficio mentre erano in corso le indagini penali.

Le posizioni di due convenuti sono state definite con rito abbreviato e con separate sentenze non definitive. Il giudizio è proseguito nei confronti degli altri due. Uno si è costituito, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità della domanda di danno all’immagine per difetto di una sentenza penale di condanna irrevocabile e, in subordine, chiedendo la sospensione del giudizio contabile; l’altro è rimasto contumace. La Procura ha concluso per il risarcimento di complessivi euro 93.335,13 a carico del primo e di euro 6.312,99 a carico del secondo.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della domanda di danno all’immagine, fondata sull’assunto che questa sarebbe proponibile solo in presenza di una condanna penale irrevocabile, ai sensi del comma 1-sexies dell’art. 1 della legge n. 20/1994 e del comma 7 dell’art. 51 del d.lgs. n. 174/2016. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: dalla codificazione dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, alla delega della legge n. 15/2009, attuata con il d.lgs. n. 150/2009, che ha introdotto l’art. 55-quinquies nel testo unico sul pubblico impiego, fino agli interventi del d.lgs. n. 116/2016 e del d.lgs. n. 75/2017.

Il passaggio decisivo è la sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater per eccesso di delega. La Consulta non ha però esteso la pronuncia all’art. 55-quinquies, pur richiamato nel rinvio al criterio di quantificazione. Da qui la conclusione della Sezione: la disposizione speciale rimane vigente, poiché la caducazione ha riguardato solo le regole procedurali ed estimative, e la sua permanenza comporta la diretta applicazione all’intero settore del danno da assenze arbitrarie realizzate con modalità fraudolente.

La Corte contesta inoltre la richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c., ricordando che la sospensione necessaria presuppone una pregiudizialità giuridica e non una mera pregiudizialità logica. Nel processo contabile, l’accertamento della responsabilità può essere compiuto in modo autonomo, con diversità di causa petendi e di petitum.

Nel merito, il Collegio ritiene provata la materialità storica degli episodi, non contestata dal convenuto, e valorizza la falsificazione sistematica dei registri di presenza, che fonda il dolo e l’occultamento doloso, con spostamento del dies a quo della prescrizione alla data della richiesta di rinvio a giudizio. La condotta è confermata dalle intercettazioni telefoniche richiamate nel testo. Quanto al danno da lesione del nesso sinallagmatico, la Sezione ne afferma la natura distinta dal danno da disservizio e da quello da assenteismo, e lo liquida equitativamente nella misura del 30% della retribuzione lorda, escludendo la compensatio lucri cum damno. Il danno all’immagine è determinato applicando il coefficiente del duplum all’ammontare dei danni patrimoniali accertati, in considerazione della qualifica apicale del convenuto, della gravità e sistematicità degli illeciti e della vasta eco sulla stampa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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