Amministratore di fatto non per il coordinamento di un solo sito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24327 del 31.07.2026)
Ai fini della configurabilità dell’amministratore di fatto è richiesto l’esercizio continuativo e sistematico di funzioni gestorie, essendo insufficiente il coordinamento di un solo sito della filiera produttiva in assenza di poteri decisionali su scelte e strategie aziendali.