Amministratore di fatto non per il coordinamento di un solo sito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24327 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l’esercizio continuativo e sistematico di funzioni di amministrazione, con il compimento di atti di gestione in nome e per conto della società, non essendo necessario che vengano esercitati tutti i poteri propri dell’organo gestorio, ma essendo sufficiente l’esplicazione anche di una parte di essi purché a carattere non episodico o occasionale. La sistematicità dell’ingerenza può ritenersi superflua solo quando siano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, tali da dimostrare l’effettivo inserimento nella gestione. La confessione ex art. 2730 cod. civ. deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non qualificazioni giuridiche, che spettano al giudice del merito. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
Il Fatto
L’Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno-Fermo aveva irrogato una sanzione amministrativa nei confronti di un lavoratore, ritenuto amministratore di fatto della società titolare dell’azienda per cui operava. Il lavoratore proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace, che rigettava la domanda, ma la Corte d’appello di Ancona, su impugnazione dell’interessato, annullava l’ordinanza-ingiunzione, ritenendo non sufficientemente provata la qualità di amministratore di fatto.
Avverso tale sentenza l’Ispettorato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 2476 e 2639 cod. civ.; con il secondo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla dichiarazione confessoria resa dal lavoratore in sede di accesso ispettivo, in cui egli si era definito “direttore generale”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo. Ha premesso che la nozione di amministratore di fatto richiede un’ingerenza completa e sistematica nella gestione sociale, richiamando i precedenti di Cass. n. 7864/2024 e di Cass. n. 23213/2025; la sistematicità può essere superflua solo in presenza di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa.
Nel caso di specie, i giudici dell’appello avevano correttamente escluso la qualifica in capo al lavoratore, valorizzando una serie di elementi fattuali: la presenza presso un unico sito della filiera produttiva, il limite dei poteri al solo coordinamento della produzione, l’assoggettamento a valutazione di superiori per le decisioni sul personale e l’assenza di poteri decisionali su strategie aziendali. La Corte ha quindi chiarito che la censura, pur formalmente veicolata come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato profili di inammissibilità e infondatezza. L’omessa valorizzazione della dichiarazione resa in sede ispettiva costituiva non già l’omesso esame di un fatto decisivo, quanto piuttosto la doglianza relativa a elementi istruttori, non riconducibili al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ha inoltre rilevato che la censura non assolveva agli oneri di specificità di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., non risultando dimostrato che la questione fosse stata oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di merito. Infine, ha escluso che la dichiarazione potesse assumere valore confessorio, trattandosi di una qualificazione giuridica del ruolo rivestito — la definizione di “direttore generale” — e non di un fatto obiettivo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, tra cui Cass. n. 5725/2019.
In accoglimento di tali argomentazioni, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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