Estinzione della pena pecuniaria: legge vigente al momento dell’ammissione alla misura (Cass. pen. Sez. I n. 28308 del 24.07.2026)
I presupposti per l’estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, Ord. pen. sono quelli vigenti al momento dell’ammissione all’affidamento in prova, non quelli introdotti dalla Riforma Cartabia. Il disagio economico va accertato nel merito, senza indici ulteriori di meritevolezza.