Misure alternative, inammissibilità de plano solo se ictu oculi infondata (Cass. pen. Sez. I n. 28591 del 28.07.2026)
La declaratoria di inammissibilità de plano dell’istanza di misura alternativa ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è consentita solo se il difetto dei presupposti sia ictu oculi percepibile. La questione sull’applicabilità ratione temporis del regime ostativo dell’art. 4-bis ord. pen. impone la delibazione collegiale in contraddittorio.