Il termine di preavviso dell’agente è inderogabile ex art. 1750 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19982 del 15.06.2026)
In tema di contratto di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso previsto dall’art. 1750 c.c. è inderogabile ad opera delle parti, anche oltre il terzo anno di durata del rapporto. La nullità della clausola difforme non travolge il recesso, ma comporta la sostituzione automatica con la norma imperativa.