Il termine di preavviso dell’agente è inderogabile ex art. 1750 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19982 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso per il recesso, ai sensi dell’art. 1750 c.c. (come sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303/1991), non può essere inferiore a un mese per ogni anno o frazione di anno di durata del contratto, fino a un massimo di sei mesi. Tale termine è inderogabile ad opera delle parti, anche per gli anni successivi al terzo, in quanto il legislatore italiano, come consentito dall’art. 15 della Direttiva n. 86/653/CEE, ha previsto termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi, rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto e i successivi anni. La mancata concessione del preavviso, o la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso; in tal caso, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ., con conseguente diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.
Il Fatto
Un agente, dopo la cessazione del rapporto, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni. La società preponente proponeva opposizione, chiedendo in via riconvenzionale l’indennità di mancato preavviso, sostenendo che l’agente aveva rispettato un periodo di preavviso di soli tre mesi, anziché quello di sei mesi dovuto.
Nei gradi di merito, il giudice di primo grado e la Corte d’Appello di Bologna riconoscevano la debenza dell’indennità di preavviso in favore della preponente, ritenendo applicabile il termine di sei mesi previsto dall’art. 1750 c.c. e non quello di tre mesi eventualmente previsto dall’Accordo Economico Collettivo. La Corte territoriale respingeva altresì la domanda dell’agente volta ad ottenere l’indennità di cessazione del rapporto e l’indennità suppletiva di clientela.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso per connessione, ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato. In primo luogo, ha rilevato che la deduzione del vizio di omesso esame, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., era preclusa dalla doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito, dimostrandone la diversità. Le censure sono state altresì ritenute inammissibili per promiscuità, in quanto il ricorrente aveva sovrapposto vizi di legittimità e vizi di motivazione, impedendo al giudice di legittimità di isolare le singole doglianze.
Nel merito, la Corte ha affermato la manifesta infondatezza della tesi del ricorrente, il quale invocava l’applicazione della disciplina dell’AEC in luogo di quella codicistica. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha ribadito che il termine di preavviso di cui all’art. 1750 c.c. è inderogabile ad opera delle parti del contratto di agenzia, non essendo ammesso che esse ne pattuiscano uno di durata inferiore. La previsione dell’art. 12 della legge n. 604/1966, invocata dal ricorrente, è stata ritenuta inconferente, concernendo i rapporti di lavoro subordinato e non quelli di agenzia.
Infine, la Corte ha chiarito che la mancata concessione del preavviso nel termine legale non incide sulla validità del recesso, ma comporta la sostituzione automatica della clausola nulla con la norma imperativa, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che all’agente che recede senza rispettare il preavviso è dovuta la relativa indennità sostitutiva.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.500, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle ragioni del rigetto con quelle poste a fondamento della proposta di definizione accelerata. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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