Il dieci per cento come criterio di liquidazione del lucro cessante dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 24851 del 30.08.2026)
La Cassazione conferma che, nello scioglimento dell’appalto non imputabile all’appaltatore, il danno da lucro cessante può essere liquidato in misura forfettaria nella percentuale del 10% del residuo corrispettivo, quale parametro equitativo desumibile dal complesso delle norme che regolano la materia.