Obblighi informativi dell’intermediario finanziario e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 3229 del 08.02.2025)
In materia di obblighi informativi dell’intermediario finanziario l’investitore deve dedurre l’inadempimento, ma è la banca a dover provare la specifica diligenza ex art. 23, comma 6, T.U.F.; la dichiarazione di consapevolezza nell’ordine di acquisto non è prova dell’avvenuta informazione.