Obblighi informativi dell’intermediario finanziario e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 3229 del 08.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, l’investitore che agisca per risoluzione contrattuale o risarcimento deve dedurre la violazione degli obblighi medesimi, mentre grava sull’intermediario provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998, in continuità con la regola generale dell’art. 1218 cod. civ. La dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca, circa la propria consapevolezza dei rischi e l’adeguatezza dell’operazione non costituisce confessione, perché esprime un giudizio e non l’affermazione di scienza di un fatto obiettivo, e non può da sola provare l’avvenuto assolvimento degli obblighi informativi. La contraddittorietà delle profilature di rischio, redatte a breve distanza, integra violazione degli obblighi di corretta ricognizione del profilo dell’investitore.

Il Fatto

Un investitrice conveniva in giudizio una banca, chiedendo accertarsi la sua responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi nella stipulazione di contratti di acquisto di titoli e di un rapporto di regolamento. Domandava il risarcimento della somma investita e, in via gradata, la risoluzione del contratto per inadempimento, con restituzione della somma impiegata.

Il tribunale adito accoglieva la domanda, qualificando la responsabilità come contrattuale e rilevando la carenza di prova dell’adeguata informazione, anche alla luce del contrasto tra due schede informative sulla propensione al rischio redatte a soli tre mesi di distanza. La Corte di appello di Catanzaro respingeva il gravame della banca, confermando la decisione. La banca ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, precisando che il rapporto è sorto prima del recepimento delle direttive comunitarie n. 39 del 2004 e n. 73 del 2006, sicché trova applicazione il T.U.F. del 1998 e il regolamento Consob n. 11522/1998 nel testo anteriore agli adeguamenti alle direttive stesse.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata sul tema, secondo cui gli obblighi di comportamento dell’intermediario sorgono sia prima sia dopo la stipulazione del contratto quadro, con la conseguente necessità di distinguere tra la latitudine degli obblighi informativi e il riparto degli oneri di allegazione e prova. L’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 non inverte l’onere probatorio, ma si allinea alla regola dell’art. 1218 cod. civ.

La sentenza di appello risulta coerente con tali principi. La corte territoriale aveva rimarcato il profondo contrasto tra le due profilature dell’investitrice, redatte a breve distanza, evidenziando una superficiale ricognizione del suo profilo. Aveva inoltre escluso che l’adeguatezza dell’informazione potesse desumersi dalla dichiarazione resa nell’ordine di acquisto, richiamando il principio per cui tale dichiarazione non ha natura confessoria.

La ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste formale del vizio di violazione di legge. La Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle prove, e che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo grado di merito.

Il terzo motivo è inammissibile in ragione della regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che esclude il ricorso per il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Il quarto motivo è infondato: la liquidazione delle spese operata dalla corte distrettuale è corretta alla luce del d.m. n. 55/2014. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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