Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito infruttuoso (Cass. civ. Sez. 2 n. 21687 del 25.06.2026)
Il difensore d’ufficio dell’imputato, che abbia inutilmente esperito le procedure per il recupero del credito professionale, ha diritto, in sede di liquidazione ex art. 116 d.P.R. n. 115/2002, anche al rimborso delle spese e dei compensi per le procedure di recupero rimaste infruttuose.