Sequestro preventivo venatorio, ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 1766 del 15.01.2025)
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa a norma dell’art. 322 bis cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge e il difetto di motivazione integra tale vizio unicamente quando l’apparato argomentativo manchi del tutto o sia privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza.