Divieto prefettizio di detenzione armi e uso occasionale di stupefacenti (TAR Abruzzo n. 530 del 29.12.2025)
Il divieto prefettizio di detenere armi può fondarsi anche su un solo episodio di consumo di stupefacenti, non rilevando il carattere sporadico né l’esito positivo del percorso terapeutico. Il potere di cui all’art. 39 TULPS non ha natura sanzionatoria e resta autonomo rispetto alla sospensione ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990.