Decadenza per incompatibilità richiede attività continuativa non occasionale (TAR Lazio n. 14631 del 07.09.2026)
La misura decadenziale prevista dall’art. 51 d.P.R. 335/1982 presuppone lo svolgimento di un’attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità. Una collaborazione occasionale e di breve durata ricade nel diverso regime degli incarichi autorizzabili ex art. 53 d.lgs. 165/2001, con eventuali conseguenze disciplinari e recuperatorie ma non decadenziali.