Rivalsa dell’ente datoriale e irripetibilità dell’indebito pensionistico dopo il triennio (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 04.06.2026)
La modifica in peius della pensione definitiva, oltre il termine triennale di cui all’art. 205 d.P.R. n. 1092/1973, è tardiva. Ne consegue che il pensionato non è tenuto a restituire le somme percepite e che l’azione di rivalsa dell’ente datoriale ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538/1986 non può essere accolta.