Rivalsa dell’ente datoriale e irripetibilità dell’indebito pensionistico dopo il triennio (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di quiescenza del pubblico dipendente, la modificazione in peius del provvedimento definitivo di pensione, disposta per errore di fatto ai sensi dell’art. 204, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 1092/1973, è consentita solo entro il termine perentorio di tre anni dalla registrazione del provvedimento (art. 205, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973). La trasmissione di dati reddituali corretti da parte dell’ente datoriale, intervenuta dopo la definitività della pensione, costituisce un atto nuovo di natura rettificativa in peius e non l’acquisizione di documenti nuovi idonea a radicare il diverso termine di sessanta giorni. Ove il provvedimento di modifica sia tardivo o illegittimo, l’eventuale indebito non è ripetibile dal pensionato in assenza di fatto doloso dello stesso. L’azione di rivalsa dell’ente datoriale verso il pensionato ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538/1986 presuppone un errore proprio nella comunicazione e la sussistenza dei limiti legali alla ripetibilità.
Il Fatto
Un Comune, quale ex datore di lavoro di una dipendente collocata in pensione anticipata, proponeva ricorso dinanzi alla Corte dei conti per esercitare l’azione di rivalsa nei confronti della pensionata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538/1986, per la somma di euro 168.095,96, già rifusa all’INPS. L’istituto previdenziale, a seguito della comunicazione di dati retributivi corretti da parte dell’ente, aveva rideterminato in senso peggiorativo la pensione, originariamente liquidata e poi consolidata in via definitiva nel 2016, generando un presunto indebito per il periodo dal 1° febbraio 2016 al 30 settembre 2021.
La pensionata resistente contestava la fondatezza della pretesa, eccependo l’irripetibilità delle somme percepite in buona fede e l’illegittimità della modifica del trattamento operata dall’INPS oltre i termini di legge. L’INPS, chiamato in giudizio per ordine del giudice, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza territoriale della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha preliminarmente respinto le eccezioni dell’INPS. Quanto alla legittimazione passiva, l’ente previdenziale, chiamato iussu iudicis ex art. 160-bis c.g.c., acquisisce la qualità di parte e, nella specie, sussiste un concreto interesse ad opporsi alle pretese della pensionata, che avevano ad oggetto la legittimità della stessa riliquidazione. Quanto alla competenza territoriale, l’art. 18, comma 1, lett. c), c.g.c. individua il solo criterio della residenza anagrafica del ricorrente, che nel caso era localizzata nella regione del giudice adito.
Nel merito, il Giudice ha accertato che l’atto di liquidazione del 2016 aveva carattere definitivo, avendo superato la provvisorietà della prima liquidazione, espressamente dichiarata in ragione degli adempimenti connessi all’art. 1, comma 707, l. n. 190/2014. La pensione, calcolata sui redditi effettivamente percepiti fino alla cessazione del servizio, non poteva essere considerata provvisoria per effetto di eventi futuri e incerti, come il rinnovo del contratto collettivo intervenuto dopo il collocamento a riposo.
Da ciò discende l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973. La riliquidazione in peius del 2021, fondata su un errore nella comunicazione datoriale (riconducibile alla lett. a) dell’art. 204), è stata adottata ben oltre il termine di tre anni dalla registrazione del provvedimento definitivo del 2016, risultando pertanto tardiva. Il Giudice ha escluso che la comunicazione di dati corretti nel 2021 potesse configurarsi come “rinvenimento di documenti nuovi” ex art. 204, lett. c), atteso che si trattava di un atto nuovo, sostanzialmente rettificativo in peius della precedente comunicazione. Anche l’errore di diritto, ove ipotizzato, non rientrerebbe nei tassativi casi di modifica legittima. La conseguenza è che non sussiste alcun obbligo restitutorio in capo alla pensionata, non ricorrendo l’ipotesi del dolo.
Il Giudice ha inoltre rilevato come l’azione di rivalsa ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538/1986 non possa essere accolta poiché l’ente datore, negando di essere incorso in errore, non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per la rifusione, né l’esposizione della pensionata alla ripetibilità dell’indebito. Infine, è stata dichiarata inammissibile la domanda subordinata proposta in udienza contro l’INPS per la carenza dei requisiti di cui all’art. 152 c.g.c., mentre le spese di lite sono state compensate in ragione dell’assoluta novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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